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13/10/2023

Analisi delle acque destinate al consumo umano

Il nuovo D.Lgs. n. 18/2023 riguardante la qualità delle acque destinate al consumo umano, con i suoi 26 articoli e IX allegati, aggiorna dopo circa un ventennio, la normativa sulle acque potabili.
Il D.Lgs. n. 31/01, che ha normato la potabilità delle acque in Italia, viene, quindi, abrogato dal D.Lgs. 18/23 che, in attuazione della direttiva UE 2020/2184, è finalizzato alla prevenzione dei danni alla salute umana derivanti dalla contaminazione delle acque potabili, prevedendo l’obbligatorietà di far eseguire l’analisi delle acque destinate al consumo umano.
La recente normativa, oltre ad elevare gli standard qualitativi, grazie all’introduzione di nuovi parametri da analizzare, alla modifica di alcuni limiti di riferimento e alla valutazione dei materiali che entrano in contatto con le acque potabili (es. condutture), tende a disciplinare i canoni di qualità delle acque destinate al consumo umano, accertando che siano adeguatamente pulite e salubri, per scongiurare contaminazioni microbiologiche, chimiche e/o fisiche, in quantità tali da costituire un rischio per la salute umana.
La nuova regolamentazione introduce una grande novità legata alla valutazione del rischio secondo le Linee guida nazionali dell’Istituto superiore di sanità per l’implementazione dei Piani di sicurezza dell’acqua del marzo scorso, che, in particolare prevede la valutazione dei rischi estesi all’intera filiera idro-potabile e legati alla distribuzione, compreso il tratto domestico che separa il contatore dal rubinetto delle singole utenze. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il decreto richiede anche una profonda revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell’acqua potabile e controllo sui sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari tra cui ospedali, scuole, strutture ricettive, case di riposo ecc., che saranno chiamati ad aumentare il livello dei controlli, oltre alla revisione del sistema sanzionatorio.
Il decreto, infatti, individua nel “GIDI”, Gestore della Distribuzione Idrica Interna il proprietario, il titolare o qualsiasi soggetto che sia responsabile del sistema idropotabile di distribuzione interno collocato tra il punto di consegna ed il punto d’uso dell’acqua coinvolgendo, pertanto, anche l’amministratore nel caso degli edifici condominiali. Secondo quanto riportato all’art. 5 il GIDI viene investito del ruolo di garante che i valori al punto di consegna (contatore) siano rispettati dal gestore idrico e mantenuti fino al punto di utenza interno (rubinetto) dei locali pubblici e privati. A tale fine, è tenuto ad adottare le misure necessarie per informare gli utenti e ripristinare i valori rispondenti alla norma qualora eventuali non conformità siano riconducibili al sistema di distribuzione interno.
L’entrata in vigore della suddetta normativa impone, quindi, di effettuare gli adeguati controlli al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni menzionate all’art. 23 del succitato decreto, sempre che il fatto non costituisca reato.

(fonte A.N.AMM.I.)